LEGGE 3 febbraio 1963, n. 101
La Camera dei deputati ed il senato, della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I servizi prestati in qualità di ufficiale di completamento anteriormente al passaggio in servizio permanente effettivo o all'amministrazione in servizio civile di ruolo, non valutabili ai sensi delle leggi in vigore, possono essere riscattati, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quale risulta modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.