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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 103

Current text a fecha 2008-12-22

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La

camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1

È approvato il prelevamento, dalla gestione di ammasso per contingente, di un milione di quintali di grano, assegnato gratuitamente, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per uso di semina o per assistenza aziendale in genere, in relazione al fabbisogno, ai coltivatori delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o che abbiano subito gravi perdite nel raccolto dell'azienda agraria 1959-60 e successive. Il prodotto prelevato sarà pagato, alla gestione dell'ammasso del grano per contingente, entro il limite di spesa di lire 7 miliardi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 6.300 al quintale, per il grano tenero e di lire 8.600 al quintale per il grano duro per consegna franco veicolo assegnatari, in base alle fatture emesse dagli enti ammassatori e vistate dagli Ispettori provinciali dell'agricoltura, che dovranno allegare l'elenco dei beneficiari con l'indicazione del quantitativo a ciascuno assegnato.