LEGGE 9 febbraio 1963, n. 104

Type Legge
Publication 1963-02-09
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, ed al successivo regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, circa la riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi in qualità di vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato, sono estese anche ai servizi stessi prestati anteriormente al 18 febbraio 1927, data di entrata in vigore del regio decreto-legge n. 131, sopra citato. Il riscatto dei servizi di cui al precedente comma può essere chiesto anche dal personale cessato dal servizio o dagli aventi diritto, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO - Visto, il Guardasigilli: BOSCO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.