LEGGE 30 gennaio 1963, n. 105
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concesso a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo straordinario di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1961-62. È concesso altresì al predetto Ente un contributo annuo di 100 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968-69.
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