LEGGE 3 febbraio 1963, n. 108
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, e successive modificazioni, viene determinata in lire 25 miliardi e 250 milioni.
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