LEGGE 3 febbraio 1963, n. 110

Type Legge
Publication 1963-02-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600. La somma di cui al presente articolo è ripartita tra gli enti e sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed è erogata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

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