LEGGE 9 febbraio 1963, n. 113
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, prorogata con la legge 2 aprile 1958, n. 363, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, è prorogata per altri cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962. La presente legge, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - GUI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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