LEGGE 9 febbraio 1963, n. 113

Type Legge
Publication 1963-02-09
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, prorogata con la legge 2 aprile 1958, n. 363, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, è prorogata per altri cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962. La presente legge, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - GUI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.