LEGGE 9 febbraio 1963, n. 114
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. AI personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che presta servizio alle dipendenze di Enti parastatali e di diritto pubblico, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli Enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1963 SEGNI TREMELLONI FANFANI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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