LEGGE 11 febbraio 1963, n. 115
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.050.000.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione riscontrati negli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62.
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