LEGGE 3 febbraio 1963, n. 116
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria, per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.
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