LEGGE 3 febbraio 1963, n. 116

Type Legge
Publication 1963-02-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria, per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

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