LEGGE 3 febbraio 1963, n. 117

Type Legge
Publication 1963-02-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1532. È prorogato, senza limite di tempo, l'articolo 3 della legge, 26 febbraio 1952, n. 136.

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