LEGGE 4 febbraio 1963, n. 119
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni) per provvedere alla sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.
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