LEGGE 4 febbraio 1963, n. 119

Type Legge
Publication 1963-02-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni) per provvedere alla sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

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