LEGGE 4 febbraio 1963, n. 120
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli insegnanti elementari non di ruolo residenti nei Comuni dell'attuale provincia di Gorizia con iscrizione anagrafica al 1 gennaio 1948, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione magistrale negli anni dal 1940 al 1943 oppure, se ex combattenti, reduci e assimilati, dal 1937 al 1947, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nelle scuole elementari statali riportando una qualifica non inferiore a "buono" sono iscritti, su domanda, in un quadro speciale che sarà tenuto presso il Provveditorato agli studi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.