LEGGE 4 febbraio 1963, n. 121
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 (due miliardi) per provvedere alla graduale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti, a favore di infermi poliomielitici, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932.
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