LEGGE 9 febbraio 1963, n. 124
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. A favore degli ex dipendenti delle disciolte Organizzazioni sindacali e degli Enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, è ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza il periodo di effettivo servizio prestato presso gli Enti di provenienza. Per il riscatto di detto periodo valgono le modalità di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, in quanto applicabili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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