LEGGE 3 febbraio 1963, n. 125

Type Legge
Publication 1963-02-03
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 74, concernente il prelevamento di lire 1.785.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.