LEGGE 3 febbraio 1963, n. 125

Type Legge
Publication 1963-02-03
Ultimo aggiornamento 1963-03-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 74, concernente il prelevamento di lire 1.785.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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