LEGGE 3 febbraio 1963, n. 126
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È vietato adibire alla riproduzione bovini maschi non iscritti nei libri genealogici di cui al successivo articolo e per i quali non sia stato rilasciato l'attestato di abilitazione di cui al successivo articolo 3.
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