LEGGE 3 febbraio 1963, n. 126

Type Legge
Publication 1963-02-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È vietato adibire alla riproduzione bovini maschi non iscritti nei libri genealogici di cui al successivo articolo e per i quali non sia stato rilasciato l'attestato di abilitazione di cui al successivo articolo 3.

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