LEGGE 3 febbraio 1963, n. 127
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Chiunque intenda gestire una stazione di fecondazione equina, pubblica o privata, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto di incremento ippico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, competente per territorio, il quale provvede su conforme parere della Commissione di approvazione dei cavalli ed asini stalloni di cui al successivo articolo 9. L'autorizzazione ha la durata di tre anni, è personale ed è rinnovabile.
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