LEGGE 3 febbraio 1963, n. 128

Type Legge
Publication 1963-02-03
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A far tempo dall'entrata in vigore della legge 28 maggio 1942, n. 705, è ripristinata la classifica, tra le opere idrauliche di seconda categoria, delle opere pertinenti al canale diversivo delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico del Po, munito di chiavica e di impianto idrovoro in località detta Armalunga, e pertanto rimane, ex tunc abrogata la suddetta legge 28 maggio 1942.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.