LEGGE 3 febbraio 1963, n. 128
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A far tempo dall'entrata in vigore della legge 28 maggio 1942, n. 705, è ripristinata la classifica, tra le opere idrauliche di seconda categoria, delle opere pertinenti al canale diversivo delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico del Po, munito di chiavica e di impianto idrovoro in località detta Armalunga, e pertanto rimane, ex tunc abrogata la suddetta legge 28 maggio 1942.
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