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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 130

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, semprechè la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - RUMOR TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO