LEGGE 15 febbraio 1963, n. 137

Type Legge
Publication 1963-02-15
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. I mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 40 per cento e le vedove dei caduti del lavoro sono ammessi ai concorsi previsti dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, per la assegnazione di Magazzini e Bivendite di generi di Monopolio e sono equiparati, ai fini della graduatoria, ai decorati al valore militare. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.