LEGGE 15 febbraio 1963, n. 137

Type Legge
Publication 1963-02-15
Ultimo aggiornamento 1963-03-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. I mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 40 per cento e le vedove dei caduti del lavoro sono ammessi ai concorsi previsti dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, per la assegnazione di Magazzini e Bivendite di generi di Monopolio e sono equiparati, ai fini della graduatoria, ai decorati al valore militare. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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