LEGGE 11 febbraio 1963, n. 142
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I veicoli a trazione animale che, alla data del 1 luglio 1959, erano muniti di cerchioni alle ruote aventi la larghezza prescritta dall'articolo 43 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, possono continuare a circolare sino al loro esaurimento. I cerchioni sostituiti prima della data anzidetta devono avere le dimensioni prescritte dall'articolo 37 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e dall'articolo 172 del regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, numero 420.
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