LEGGE 14 febbraio 1963, n. 146
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica ha uno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a cedere in proprietà, secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con legge 27 aprile 1962, n. 231, gli alloggi economici e patrimoniali non di servizio compresi nella quota di riserva del 20 per cento stabilita dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ad eccezione di quelli che, fino ad un massimo del 50 per cento della quota di riserva suddetta, saranno ritenuti indispensabili alle peculiari necessità di servizio dell'Azienda. La determinazione degli alloggi da escludere dalla cessione è fatta con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Sono comunque si dalla cessione in proprietà gli alloggi di servizio dovunque ubicati. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni non si applicano agli alloggi costruiti in base all'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231, ogni precedente norma che risulti in contrasto con la presente legge si intende abrogata.
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