LEGGE 11 febbraio 1963, n. 154

Type Legge
Publication 1963-02-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, 6 aggiunto il seguente numero: "13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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