LEGGE 14 febbraio 1963, n. 161

Type Legge
Publication 1963-02-14
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I Comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attività di barbiere e di parrucchiere da signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito. Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.