LEGGE 18 febbraio 1963, n. 164
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La durata della ferma di leva, è ridotta da 18 a 15 mesi per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica e da 28 a 24 mesi per i militari della Marina.
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