LEGGE 2 marzo 1963, n. 166
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 20 nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63. Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, si osservano le disposizioni di cui ai comma secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 sopra citato. I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1963.
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