LEGGE 2 marzo 1963, n. 167
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 16 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio funziona normalmente per Sezioni. Il Ministro può disporre la riunione di più Sezioni, in seduta comune, quando si tratti di esaminare argomenti che investano la competenza delle Sezioni stesse. Le Sezioni riunite sono presiedute dal vice presidente e, in caso d'impedimento, dal presidente di Sezione più anziano. Il Ministro può convocare l'adunanza plenaria per l'esame di questioni generali e, prima che le Sezioni singole o quelle unite si siano pronunziate, può rimettere all'adunanza plenaria questioni di competenza delle medesime, che rivestano particolare importanza. Per la validità delle adunanze del Consiglio plenario o di più Sezioni unite è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Per la validità delle adunanze delle singole Sezioni è richiesta la presenza di almeno quattro componenti per la prima e la seconda Sezione e di almeno cinque per le altre".
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