DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 168

Type DPR
Publication 1963-01-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Monte di Procida (Napoli), nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilita'. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.

Art. 2

All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1565, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre dalla data di pubblicazione dal presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento e' stabilito in anni tre sempre a far tempo dalla data suddetta.

SEGNI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1963

Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 81. - VILLA

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