DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 169

Type DPR
Publication 1963-02-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1932, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1931: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo ad un gruppo di studi per la Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1937, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1937: a) Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; di Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia;

Vista la decisione della Comunita' economica europea in data 17 gennaio 1963 che impone la applicazione di una tassa compensativa sui frigoriferi elettrodomestici e loro parti, esportati dall'Italia verso la Francia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' d 4 istituire una tassa compensativa all'esportazione di frigoriferi elettrodomestici e loro parti verso la Francia;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 1963, all'esportazione verso la Francia dei seguenti prodotti e' dovuta una tassa compensativa nella misura sotto indicata: 1) Frigoriferi elettrodomestici (voce della tariffa doganale n. 84.15-C-II): lire 31,658 per ciascun litro di capacita', dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 aprile 1963; lire 23,673 per litro di capacita', dal 1 maggio 1963 al 30 giugno 1963; lire 15,824 per litro di capacita', dal 1° al 31 luglio 1963; 2) Gruppi motocompressori ermetici per frigoriferi elettrodomestici (voce della tariffa doganale ex 84.11-A-II-d-1): 10,98% del valore, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 aprile 1963; 8.23% del valore, dal 1° maggio 1963 al 30 giugno 1963; 5,49% del valore, dal 1° luglio 1963 al ((31 luglio 1963)); 3) Armadi elettrodomestici per frigoriferi non attrezzati di un gruppo frigorifero (voce della tariffa doganale ex 84.15-D-l): 10,98% del valore, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 aprile 1963; 8,23% del valore, dal 1 maggio 1963 al 30 giugno 1963; 5,49% del valore, dal 1 luglio al 31 luglio 1963; 4) Installazioni frigorifere a compressione per frigoriferi elettrodomestici ad elementi costitutivi aventi un basamento comune o facenti corpo tra loro (voce della tariffa doganale ex 84.15-A-I): 10,98% del valore, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 aprile 1963; 8.23% del valore dal 1 maggio 1963 al 30 giugno 1963: 5,49% del valore, dal 1 luglio al 31 luglio 1963.

Art. 2

La tassa di cui al precedente articolo e' riscossa dalle Dogane, in aggiunta agli altri diritti applicabili alla esportazione dei prodotti cui si riferiscono, e con le norme stabilite in materia di applicazione dei dazi doganali.

Art. 3

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione della tassa di compensazione di cui all'art. 1 affluiscono al capitolo da istituire nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1962-1963, ed al corrispondente capitolo dell'esercizio successivo, avente la seguente denominazione: "Tasse di compensazione autorizzate ai sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea".

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1963

Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 1. - VILLA

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