LEGGE 12 marzo 1963, n. 180
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentato di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1974-75. È inoltre autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1975-76 e 1976-77.
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