LEGGE 12 marzo 1963, n. 180

Type Legge
Publication 1963-03-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentato di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1974-75. È inoltre autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1975-76 e 1976-77.

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