LEGGE 18 febbraio 1963, n. 190

Type Legge
Publication 1963-02-18
Ultimo aggiornamento 2008-12-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile: a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro; c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente. La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati. In tal senso restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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