LEGGE 2 marzo 1963, n. 191

Type Legge
Publication 1963-03-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1 febbraio 1947, è prorogata sino al 31 dicembre 1964.

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