DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1963, n. 195
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da', esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia, a Bruxelles l' 11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 355, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi: Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo stabilito dalla Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai prodotti compresi nelle voci della vigente tariffa del dazi doganali d'importazione elencate nella annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati.
Art. 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai prodotti compresi nelle voci di tariffa sottoindicati, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortati dai certificati prescritti, si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati: 28.19-A................................... 10,50 % 28.27..................................... 14,70 % 28.30-A-VII-a............................. 8.40 % 25.41-B-II-a.............................. 12,60 % 28.47-B-I-c............................... 10,80 % 28.47-B-I-d............................... 10,80 % 28.55-C-I................................. 8 - % 32.07-A-V-a............................... 10,80 % 59.17-B-I-a............................... 7,80 % 61.06-B-I-b............................... 9 - % 78.02..................................... 10,50 % 75.03..................................... 10,50 % 78.04-A-I................................. 9 - % 78.04-A-II................................ 9 - % 78.04-B................................... 6 - % 78.05-A-I................................. 10,50 % 78.05-A-II................................ 10,50 % 78.05-B................................... 10,50 % 79.02-A................................... 7 - % 79.02-B................................... 10,50 % 79.03-A................................... 9,80 % con un dazio minimo di L. 23,80 per kg. netto 79.03-B-II................................ 10.50 % 85.02-B................................... 7,50 % 85.04-A................................... 13,20 % 85.07-A-I................................. 9 - % 85.07-A-II................................ 15,50 % 85.07-B-I................................. 12,50 % 85.07-B-II................................ 15,50 % 85.23-B-I-a-1............................. 15 - % 85.23-B-I-a-2............................. 15 - % 93.07-B-II-a-2-aa-alfa.................... 14 - %
Art. 3
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il dazio previsto per i prodotti compresi nella voce numero 45.01-B-III, di cui all'annessa tabella, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortate dai prescritti certificati, nonche' i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci numeri 85.02-B, 85.07-A-I, 85.07-A-II, 85.07-B-I e 85.07-B-II, di cui al precedente art. 2, sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10%, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 23. - VILLA
Tabella
TABELLA
```
```
| Dazio sul valore %
|-----------------------------------------
Voci della tariffa | Per provenienze | Per provenienze
dei dazi doganali | C.E.E. scortate | C.E.E. senza
d'importazione | dai certificati | i certificati
| prescritti | prescritti e per
| | altre provenienze
---------------------------|--------------------|--------------------
07 01-A-I-b | esenzione | 10 07.01-A-III-b-2 | esenzione | 14,50 07.01-F-I-a | esenzione | 9,90 07.01-G-I-b | esenzione | 11,40 07.01-G-II-a | esenzione | 11,40 07.01-G-III | esenzione | 11,40 07.01-H-I | esenzione | 8,50 07.01-H-II | esenzione | 12 07.01-M-I | esenzione | 6,80 | | con una riscos- | | sione minima | | di 1,24 U.C. | | per 100 kg. di | | peso netto 07.02-B | esenzione | 12 07.03-A-I | esenzione | 8 07.05-A-I-a | esenzione | 9 07.05-A-I-b | esenzione | 4,80 07.05-A-II | esenzione | 9 07.05-B-I | esenzione | 5 07.05-B-II | esenzione | 7 08.01-A-IV-b | esenzione | 13 08.01-B | esenzione | 20 08.12-A | esenzione | 8 08.12-B | esenzione | 8 08.12-C | esenzione | 13.20 08.12 D | esenzione | 8 15.07-B-II-a-2-aa-beta | esenzione | 17 20.02-G | esenzione | 18,40 45.01-A | 5 | 5 45.01-B-I | 10 | 10 45.01-B-II | 10 | 10 45.01-B-III | 16,20 | 15 78.01-B | 9 | 10 79.01-B | 9,90 | 11 Il Ministro per le finanze TRABUCCHI
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