LEGGE 18 febbraio 1963, n. 208

Type Legge
Publication 1963-02-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è integrato come segue: "Lo stanziamento di cui al precedente comma avrà termine con l'esercizio 1984-1985".

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