LEGGE 18 febbraio 1963, n. 208
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è integrato come segue: "Lo stanziamento di cui al precedente comma avrà termine con l'esercizio 1984-1985".
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