DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 210
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2240, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: Chimica organica superiore; Chimica delle sostanze naturali; Chimica macromolecolare. Nell'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di: Spettroscopia e radiofrequenze; Strutturistica chimica; Chimica organica superiore; Analisi chimica strumentale; Chimica macromolecolare.
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 9. - VILLA
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