LEGGE 27 febbraio 1963, n. 225

Type Legge
Publication 1963-02-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1826, sono estese: a) agli ufficiali ai sottufficiali, ali appuntati ed alle guardie e di pubblica, sicurezza, già appartenenti alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217; b) agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza già appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

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