LEGGE 27 febbraio 1963, n. 225
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1826, sono estese: a) agli ufficiali ai sottufficiali, ali appuntati ed alle guardie e di pubblica, sicurezza, già appartenenti alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217; b) agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza già appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.
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