DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 239

Type DPR
Publication 1963-02-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527, e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni alla denominazione delle merci e al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 gennaio 1963, alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: a) la designazione delle merci delle voci numeri 29.06-B-IV-b,. 29.14-B-IV-b, 29.15-C-II-b, 29.23-D-IV-b e 29.35-0-II e' modificata in "altri"; b) la voce n. 73.05-B e' modificata come segue: Dazio sul valore % 73.05-B - ferro e acciaio spugnoso (spugna) (C.E.C.A.) 7 (2) (2) Dal 1 gennaio 1963 e' sospesa l'applicazione del dazio. c) il dazio della voce n. 75.06-B e' rettificato in 13%.

Art. 2

Dal 1 gennaio 1963, la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, e' modificata come segue: a) la denominazione delle merci delle voci numeri 29.06-B-IV-b, 29.14-B-IV-b, 29.15-C-II-b, 29.23-D-IV-b e 29.35-O-II e' modificata in "altri"; b) la voce n. 73.05-B e' modificata come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi numeri di statistica e dazi: 29.30 33.01-A-11b 38.19-Q-IV-k 39.01-B-III-c

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, modificata come al precedente art. 3, sono apportate le seguenti variazioni: a) sono inseriti le voci, i numeri di statistica e i dazi di cui alla annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze; b) ai prodotti compresi nelle sottoelencate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita' si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati: 27.14-C-I-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 -% 29.02.-II-a-1-aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 -% 29.08-A--I-a 2-aa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 -% 29.08--D-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 -% 29.13-A-I-a-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 -% 29.22-B-II a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 -% 29.22-D-VII-b-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 -% 29.23-D-IV-b-2-aa-beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 -% 29.31-B-II-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 -% 29.35-A-I-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 -% 32.03-B-I-b-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 -% 34.01-B-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 -% 34.01-B-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 -% 38.19-Q-IV-ij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,40 -% 38.19-Q-IV-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,40 -% c) il coke, di petrolio (voce di tariffa ex 27.14.B), destinato ad essere impiegato nella fabbricazione di elettrodi per l'industria dell'alluminio e il paraxilolc (voce di tariffa ex 29.01-D-I-b-2-cc), destinato ad essere impiegato quale materia prima nella fabbricazione di fibre tessili sintetiche, sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria, per tutte le provenienze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; d) i semi di guar (voce di tariffa ex 14.05-B-II-b) sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria, per tutte le provenienze; e) l'antracene (voce di tariffa 29.01-D-III-b), il transdicloroetilene (voce di tariffa ex 29.02-A-II-b), il monocloroacetato di sodio (voce di tariffa ex 29.14-A-V) e l'anzoisobutirrodinitrile (voce di tariffa ex 29.28) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, scortati dai certificati prescritti, sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria; f) per il dicloroacetato di metile (voce di tariffa ex 29.14-A-V), per l'acido etilesoico (voce di tariffa ex 29.11-A-XII-b), per l'acido succinico (voce di tariffa ex 29.15-A-V-b) e per la formammide tecnica (voce di tariffa ex 29.25,-A-III-d-2), provenienti dagli altri Stati Membri della Comunita' Economica Europea, scortati dai certificati prescritti, e' sospesa l'applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1963; g) il tereftalato di dimetile (voce di tariffa ex 29.15-C-II-a-2), proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, scortato dai certificati prescritti, destinato alla fabbricazione di politereftalato di glicole, e' ammesso all'importazione in esenzione daziaria, per l'anno 1963, nei limiti di un contingente di quintali 20.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; h) il contingente di acido amminonedecanoico (voce di tariffa 29.23.D-IV-b-2-aa-alfa-b'), destinato alla produzione di materie plastiche artificiali, e' aumentato di quintali 500, per l'anno 1963, limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, scortate dai certificati prescritti; i) il ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1% (voce di tariffa 73.02.E-1-c) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, destinato alle industrie che lo impiegano direttamente, e' ammesso all'importazione in esenzione daziaria, per l'anno 1963, nei limiti di un contingente di quintali 180.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5

Per il legno tropicale, delle essenze specificate nella Nota complementare del capitolo 44 della tariffa doganale, rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, altro (voce di tariffa ex 44.03-A-II), escluso l'obeche' (triplochiton scleroxylon), il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale, si applica temporaneamente, dal 1 gennaio al 30 giugno 1963, nella misura dell'I,50% sul valore e dal 1 luglio al 31 dicembre 1963, nella misura del 3% sul valore, per la provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', nei limiti di un contingente di m cubi 190.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 6

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1963, i prodotti indicati nella annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria, da tutte le provenienze, nei limiti del contingente fissato per ciascun prodotto nella tabella stessa, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 7

I dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci numeri 29.30 e 39-01-B-III e di cui alla annessa tabella A per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, scortati dai certificati prescritti, sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274.

Art. 8

Salva la diversa decorrenza indicata negli articoli 1, 2, 5 e 6, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI FANFANI - TRABUCCHI PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR COLOMBO - PRETI MACRELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1963

Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 20. - VILLA

Tabelle

TABELLE Parte di provvedimento in formato grafico

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