LEGGE 5 marzo 1963, n. 268
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1
Articolo unico. Il termine stabilito dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 346, per la trasmissione delle proposte di ricompensa al valor militare, non ha applicazione relativamente alla proposta di medaglia d'oro per la città di Palermo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1963 SEGNI FANFANI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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