DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 271
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze in data 7, 10, 31 maggio e 16 dicembre 1959, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Chiesina Uzzanese del comune di Uzzano (Pistoia) ha chiesto che la frazione stessa sia costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione "Chiesina Uzzanese";
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Uzzano in data 24 maggio 1961, n. 2, e del Consiglio provinciale di Pistoia in data 18 settembre 1961, n. 104, e 24 febbraio 1962, n. 18, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Viste le successive deliberazioni del Consiglio comunale di Uzzano in data 28 settembre 1962, n. 58, e del Consiglio provinciale di Pistoia in data 8 ottobre 1962, n. 99, con le quali e' stato, altresi', manifestato avviso favorevole al trasferimento della sede municipale del comune di Uzzano nella frazione Santa Lucia del Comune stesso;
Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza, dell'11 dicembre 1962, n. 2633;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
La frazione Chiesina Uzzanese e' distaccata dal comune di Uzzano (Pistoia) e costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione "Chiesina Uzzanese" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto. La sede municipale del comune di Uzzano e' trasferita nella frazione Santa Lucia dello stesso Comune.
Art. 2
Il prefetto della provincia di Pistoia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Uzzano ed il costituito comune di Chiesina Uzzanese, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Uzzano. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Uzzano, che sara' inquadrato negli organici del comune di Chiesina Uzzanese, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
SEGNI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 52. - VILLA
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