LEGGE 5 marzo 1963, n. 293
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La dotazione ordinaria annua a favore della Società geografica italiana, di cui alla legge 29 maggio 1954, n. 314, viene elevata da lire 5 milioni a 15 milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963.
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