LEGGE 30 gennaio 1963, n. 300
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data, alla, Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 29 della Convenzione stessa.
SEGNI FANFANI - PICCIONI BOSCO - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione
Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 dicembre 1957) CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION Parte di provvedimento in formato grafico
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