LEGGE 30 gennaio 1963, n. 300

Type Legge
Publication 1963-01-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data, alla, Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 29 della Convenzione stessa.

SEGNI FANFANI - PICCIONI BOSCO - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione

Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 dicembre 1957) CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION Parte di provvedimento in formato grafico

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