LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;l;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le parole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 "uffici locali, agenzie recapiti, ricevitorie e portalettere "sono sostituite dalle seguenti: "uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie".
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