LEGGE 6 febbraio 1963, n. 317
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 dell'Accordo stesso.
febbraio 1963. SEGNI FANFANI - PICCIONI - LA MALFA - TRABUCCHI - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Accordo-art. 1
Accordo culturale fra l'Italia e l'Argentina (Buenos Aires, 12 aprile 1961) ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica Argentina consci della stretta amicizia che lega, i loro due popoli e della comunita' di tradizioni su cui si basa la vita culturale di essi, animati dal desiderio di rendere ancora piu' intense e feconde le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e tecniche gia' esistenti fra i due Paesi, hanno deciso di concludere a tale scopo un Accordo ed hanno nominato come loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana S. E. l'On. Mario MARTINELLI, Ministro del commercio con l'estero Il Presidente della Repubblica Argentina S. E. il dott. Diogenes TABOADA, Ministro degli affari esteri e del culto i quali dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma hanno convenuto su quanto segue: Articolo 1 Ciascuna delle Alte Parti contraenti accordera' ogni facilitazione alla creazione, al funzionamento o allo sviluppo nel proprio territorio di istituzioni culturali dell'altra Parte, autorizzate dai rispettivi Governi, e la cui attivita' sia diretta all'attuazione dei fini generali del presente Accordo per mezzo di corsi regolari di insegnamento, conferenze, concerti, manifestazioni di arte, servizi di biblioteca, filmoteca, e permettera' che persone fisiche o giuridiche le sovvengano con mezzi finanziari o di altra natura. Il termine "istituzioni culturali" comprende le scuole, le biblioteche, gli istituti ed i centri di cultura, nonche' gli altri enti destinati in genere ai fini del presente Accordo.
Accordo-art. 2
Articolo 2 I suoli gli edifici o parte di edifici di proprieta', delle istituzioni culturali di ciascuna delle Alte Parti contraenti o dello Stato cui le istituzioni appartengono sono esentati nel territorio dell'altra dalle imposte dirette erariali e locali che colpiscono detti immobili ed i loro redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti agli scopi istituzionali di cui all'articolo 1. Il trasferimento dei diritti di proprieta' degli immobili destinati ad istituti culturali e' esente dalle imposte e tasse imputabili agli istituti stessi. Le Alte Parti contraenti favoriranno inoltre reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico e di ogni altro materiale richiesto per la costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1, ivi compresi i libri, le riviste, i giornali, le pubblicazioni periodiche, la musica stampata, le riproduzioni artistiche, i dischi e i nastri magnetici nella misura in cui non costituiscano oggetti di lusso. Per i film didattici, di informazione e di documentazione verra' agevolata l'importazione in franchigia con l'obbligo della riesportazione.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorira' presso le Universita' gli altri Istituti superiori e gli Istituti di istruzione media siti nel proprio territorio la creazione di insegnamenti ufficiali, rettorati e corsi liberi di lingua, letteratura, storia e arte dell'altro Paese. Il Governo italiano si impegna, a raccomandare che nell'insegnamento relativo alle cattedre di Lingua e Letteratura spagnola esistenti in Italia sia dato trattamento speciale alla letteratura argentina e alle relative particolarita' linguistiche. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a favorire lo sviluppo dello studio delle lingue spagnola e italiana nell'istruzione secondaria dei rispettivi Paesi. A tal fine il Governo argentino studiera' la possibilita' di estendere l'insegnamento della lingua italiana al ciclo basico, in corrispondenza a quanto previsto nell'ordinamento scolastico italiano per l'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Le Alte Parti contraenti si impegnano ad esaminare, in vista della sua regolamentazione, di comune accordo, e nello spirito delle rispettive legislazioni, il riconoscimento reciproco dei titoli di studio secondari di ogni ordine e grado previsti dai rispettivi ordinamenti scolastici, come gia' viene praticato per i diplomi di baccellierato argentino e quelli equipollenti italiani; e cio' anche ai fini del proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e dell'ammissione alle Universita' e agli altri Istituti di istruzione superiore. Si impegnano inoltre a riconoscere i certificati di studi parziali svoltisi in uno dei due Paesi ai fini del loro proseguimento nell'altra. Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a promuovere, in armonia con la propria legislazione, il riconoscimento dei titoli conseguiti al compimento di studi regolari presso Universita' ed Istituti superiori dell'altro Paese. Le Alte Parti contraenti si adopereranno inoltre affinche' le Universita' di ciascuno dei due Paesi riconoscano gli studi parziali compiuti nell'altro Paese, ed i relativi esami, ai fini del loro proseguimento.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati da gli Enti scolastici legalmente riconosciuti da una delle Parti stesse e funzionanti nel territorio dell'altra, sempreche' i programmi e i piani di studio corrispondano quelli vigenti nel Paese dove si richiede il riconoscimento.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna ad agevolare nell'ambito, della propria legislazione, l'istituzione ed il funzionamento di corsi speciali resi necessari da esigenze migratorie e di altro genere.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a favorire i contatti diretti fra le universita' e gli altri organismi di cultura umanistica, scientifica e artistica de due Paesi, mediante: a) scambi di professori, di conferenzieri, di studiosi e di studenti; b) scambi di borsisti; c) scambi di pubblicazioni ufficiali e provenienti da universita', accademie, biblioteche, societa' scientifiche e istituzioni culturali in genere. Sara' inoltre favorita la costituzione e lo sviluppo di istituzioni e fondazioni che abbiano per line la creazione e l'amministrazione di borse di studio e di specializzazione destinati a cittadini italiani e argentini.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Le Alte Parti contraenti favoriranno la miglior conoscenza delle rispettive culture per mezzo: a) della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione, nonche' di dischi, nastri sonori e microfilm a carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico; b) di mostre del libro; c) di mostre d'arte, d'arte applicata e di artigianato; d) di esposizioni scientifiche e tecniche; e) di manifestazioni teatrali e musicali; f) di trasmissioni radiofoniche e televisive, sempre nel campo della cultura, dell'arte, della scienza, della tecnica; g) di scambi di film didattici, di informazione e di documentazione, nonche' di organizzazione periodica di "settimane del film" e di prime visioni di fila destinati alla divulgazione dei risultati conseguiti dall'arte cinematografica dei due Paesi. Sara' particolarmente incoraggiata la collaborazione cinematografica italo-argentina. Agli scopi delle manifestazioni di cui sopra, le Alte Parti contraenti si concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Ciascuna delle Alte Parti contraenti incoraggera' la organizzazione di manifestazioni ed incontri fra sportivi italiani e argentini e la partecipazione degli stessi a corsi, manifestazioni ed incontri a carattere internazionale che si svolgano nel territorio dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo nonche' della formulazione di ogni proposta destinata ad adeguarlo all'ulteriore sviluppo delle relazioni culturali dei due Paesi, sara' costituita una Commissione mista italo-argentina, composta di due sezioni, con sede rispettivamente a Roma e a Buenos Aires, e presieduta da un italiano e da un argentino. La Commissione si riunira' almeno una volta, l'anno e potra' essere assistita da esperti a titolo di consultori tecnici. Uno dei primi compiti della Commissione mista, sara' quello di studiare le questioni connesse con l'articolo 4 del presente Accordo in vista della, loro sollecita applicazione.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Il presente Accordo e concluso senza limiti di tempo e restera' in vigore fino a che sia finanziato da una delle Alte Parti contraenti. In tal caso, l'Accordo cessera' di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Il presente Accordo sara' ratificato nel piu' breve tempo possibile ed entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo a Roma. In fede di che i Plenipotenziari sopra nominati firmano il presente Accordo in quattro esemplari, due in lingua italiana, e due in lingua spagnola, ugualmente validi, nella citta' di Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina, addi' dodici del mese di aprile millenovecentosessantuno. Per il Governo italiano Per il Governo argentino MARIO MARTINILLI DIOGENES TABOADA Ministro del commercio Ministro degli affari con l'estero esteri e culto Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI
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