LEGGE 2 marzo 1963, n. 320

Type Legge
Publication 1963-03-02
State In force
Source Normattiva
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la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sezioni specializzate - Competenza

Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse. La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore è devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge.

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