LEGGE 2 marzo 1963, n. 382
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1962, n. 697, concernente il prelevamento di lire 374.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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