LEGGE 2 marzo 1963, n. 387
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è aggiunto il seguente comma: "Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le società aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonchè gli enti il cui patrimonio, e le società, il cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o società italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del già Territorio libero di Trieste. Per detti enti e società l'indennizzo è liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1 maggio 1945". L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è soppresso.
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