DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 396
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto
l'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreti 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle piu' recenti armi e apparecchiature;
Art. 1
E' data facolta' al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1963-64, contingenti per complessivi n. 2000 sottufficiali e n. 12000 graduati e comunque della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.
Art. 2
Il richiamo avra' luogo al tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
SEGNI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 17. - VILLA
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