LEGGE 6 febbraio 1963, n. 405
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e', data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 della Convenzione stessa.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - BOSCO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Conference
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL Parte di provvedimento in formato grafico
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