DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 406

Type DPR
Publication 1963-02-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti il regio decreto 18 aprile 1940, n. 411, e l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio, dello Stato 5 novembre 1946, n. 341, recanti modifiche all'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il regio decreto 18 aprile 1940, n. 411 e l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 511, sono abrogati.

Art. 2

L'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dal seguente: "Gli stipendi di attivita', assegni di disponibilita' o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri si pagano a mensilita' maturate. Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attivita' di servizio e l'assegno agli impiegati in disponibilita', che prestano la loro opera presso uffici governativi, puo' incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento ed il precedente giorno feriale qualora il 27 del mese cada in giorno festivo. Coloro i quali sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383, della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilita', per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto. Il pagamento delle pensioni e' eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite o nel giorno precedente qualora quello di scadenza sia festivo. Il Ministro per il tesoro puo' disporre che i termini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo siano anticipati di due giorni feriali e che il pagamento delle pensioni abbia inizio non oltre cinque giorni feriali prima delle scadenze per esse stabilite con l'osservanza delle modalita' che saranno determinate con suoi decreti. In nessun caso, ove l'impiegato ed il pensionato venisse a morire prima del giorno di maturazione della rata di assegni, si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese, o la data di scadenza della pensione".

SEGNI FANFANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1963

Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 49. - VILLA

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